Lo IUS SOLI è il termine latino con il quale si definisce la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana al solo verificarsi della nascita presso il nostro paese a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. A questo si contrappone l’attuale modalità detta IUS SANGUINIS, che indica invece l’acquisizione della cittadinanza per il fatto di discendere da un genitore italiano.
Il pericolo per la nostra società che può derivare dall’applicazione dello IUS SOLI, così come vuole la sinistra, è devastante: sarebbe un richiamo sfrenato per un’invasione di stranieri extracomunitari finalizzato all’ottenimento dei diritti derivanti dall’essere cittadino italiano, sempre e solo a spese degli italiani (e padani) veri. Ciò non può essere tollerato e pertanto LEGA NORD ha organizzato una grande raccolta di firme in tutto il Nord per sabato 18 e domenica 19 maggio per sensibilizzare la popolazione di ciò che la sinistra vuole intraprendere a livello governativo.
L’ottenimento della cittadinanza , tra l’altro, è già prevista dall’ordinamento legislativo vigente, come dopo spiego, ma a seguito di una permanenza sul suolo italiano di diverse tempistiche a seconda dei casi, al fine di presupporre che una vera integrazione dello straniero si sia manifestata. La cittadinanza deve essere l’ultimo tassello del percorso di integrazione, non il primo, altrimenti si vanifica la necessità per lo straniero di inserirsi in maniera costruttiva all’interno della nostra società.
Ecco perchè lo IUS SOLI è semplicemente uno stratagemma per distruggere la nostra società e creare nuove sacche di ceti bisognosi a cui la sinistra vorrà appellarsi elettoralmente.
Inoltre è bene rafforzare le maglie della Bossi-Fini, non allentarle: può entrate nel nostro paese solo chi ha un lavoro , altrimenti è semplicemente un clandestino, punibile penalmente. Non è più tollerabile la guerriglia urbana, le pazzie omicide derivanti da azioni malavitose di extracomunitari.
Lega Nord è per difendere il nostro Territorio, le nostre autonomie locali, i diritti dei cittadini veri.
Chi vuole lo IUS SOLI invece è contro la nostra società di tipo occidentale.
Roberto Simonetti
Lega Nord Padania
Vademecum su come viene concessa la cittadinanza (Fonte Ministero dell’Interno)
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia
1. PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
2. PER RESIDENZA IN ITALIA
La cittadinanza, ai sensi dell’ articolo dell’art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza
3.ACQUISTO AUTOMATICO
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
4. ELEZIONE DI CITTADINANZA
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
5. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”. La suddetta normativa ha introdotto, dopo l’art. 17 della l.91/1992, l’art. 17 bis e 17 ter, prevedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91;
cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo;
perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati;
appartenenza al gruppo linguistico italiano;
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91;
diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane.
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.