Disposizioni in favore dei territori di montagna del 15/02/2011 • Roberto Simonetti

Disposizioni in favore dei territori di montagna del 15/02/2011

Inserita sabato, 9 Giugno 2012 | da: roberto simonetti
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ROBERTO SIMONETTI, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in oggetto, «Disposizioni
in favore dei territori di montagna», è il frutto di una sintesi emersa dal dibattito, svoltosi in V
Commissione in oltre un anno e mezzo, relativo a sei distinte proposte di legge riguardanti i territori
di montagna, presentate nel corso della legislatura: Brugger e Zeller (A.C. 41), Quartiani ed altri
(A.C. 320-321-2007), Caparini (A.C. 605) e Barbieri (A.C. 2115).
Il progetto di legge ha una portata di carattere generale e coinvolge i territori montani sotto
molteplici profili. Il provvedimento proposto intende, dunque, dare attuazione al disposto
dell’articolo 44 della Costituzione, che ha attribuito al legislatore il compito di predisporre i
provvedimenti a favore delle zone montane.
Allora era stata l’estrema povertà in cui versava la popolazione di montagna nell’immediato
dopoguerra ad imporsi al costituente ed a spingerlo ad inserire nel testo della Costituzione
un’apposita norma a favore dei territori montani.
Oggi, in un contesto socio-economico mutato in cui la montagna non è più considerata come un
problema ma come una risorsa da tutelare e valorizzare, i territori montani si dimostrano ancora
bisognosi della nostra attenzione e dell’intervento del legislatore nazionale. È giusto il caso di
ricordare che in questa direzione sembra muoversi anche l’Unione europea, che con il Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 ha previsto per la prima volta uno specifico riferimento ai territori
montani: il nuovo articolo 174 del Trattato, relativo alla coesione economica, sociale e territoriale,
prevede infatti che tra le regioni interessate un’attenzione particolare sia rivolta alle regioni che
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni settentrionali con
bassissima densità demografica, e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, appunto.
Passando alla disamina del provvedimento, all’articolo 1 troviamo che le finalità della presente
legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e
ambientali dei comuni montani come individuate ai sensi del successivo articolo 2, a garanzia di
una adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e in particolare dei nuclei familiari, allo scopo
di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza di innalzamento dell’età
media delle popolazioni.
All’articolo 2, ai soli fini della proposta di legge, con decreto dei Ministri competenti e con l’intesa
della Conferenza unificata, sono definiti i criteri per l’individuazione dei comuni montani
svantaggiati. Le regioni poi provvederebbero alla classificazione del rispettivo territorio montano.
Si propone il riconoscimento di comune montano svantaggiato per quello caratterizzato
alternativamente da due condizioni: il posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie
comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine; il posizionamento di almeno il 40 per cento della
superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine e presenza in almeno il 30 per cento del
territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento. Inoltre in comuni situati nelle regioni
alpine tali soglie vengono elevate a 500 metri; è richiesta anche la presenza di particolari situazioni
di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e
alla limitata accessibilità dei territori montani. All’articolo 3 viene istituito il Fondo nazionale
integrativo per i comuni, con una dotazione di 6 milioni di euro a decorrere da quest’anno, in
funzione di determinate tipologie di interventi. Ricordo il potenziamento e la valorizzazione dei
servizi pubblici, il potenziamento del sistema scolastico, la valorizzazione delle risorse energetiche,
gli incentivi per l’utilizzo di territori incolti e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, lo
sviluppo del sistema…
Scusi onorevole Di Pietro, per cortesia. Scusi Presidente.
PRESIDENTE. No, scusi lei. Colleghi per cortesia…
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Presidente, è in corso una riunione di gruppo!
PRESIDENTE. Si, è in corso una riunione di gruppo, ma mi pare che si stia sciogliendo. Prego,
onorevole Simonetti.
ROBERTO SIMONETTI, Relatore. Ricordo ancora lo sviluppo del sistema agrituristico, la
valorizzazione della filiera forestale, la valorizzazione delle biomasse, gli interventi per la
salvaguardia del prato-pascolo. All’articolo 4 si prevede una maggiore sburocratizzazione per
l’affidamento dei lavori pubblici nei comuni montani e la possibilità di finanziare le opere a
carattere complesso infrastrutturale, per una quota non superiore al 70 per cento dell’importo
complessivo, con risorse derivanti dall’emissione da parte degli stessi enti di specifiche obbligazioni
appositamente finalizzate. All’articolo 5 si prevede che anche agli Sci club riconosciuti dalla
Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club alpino italiano si applichi il regime
fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto.
All’articolo 6 vi sono norme concernenti le attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano. All’articolo 7 si prevede l’istituzione della certificazione di
ecocompatibilità. All’articolo 8 si prevede che nei comuni montani le controversie relative alle
compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento
dell’atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, siano definite
applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla
compravendita. All’articolo 9 troviamo norme riferite ai rifugi di montagna, considerando gli stessi
come strutture ricettive custodite da soggetti qualificati ubicate in zone disagiate o isolate di
montagna. All’articolo 10 si prevede che il Collegio nazionale delle guide alpine e il Collegio
nazionale dei maestri di sci, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, possano prevedere
progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, ed altre attività.
All’articolo 11 si formula un’interpretazione autentica ai fini dell’applicazione dell’ICI per i
fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità. All’articolo 12 si fanno salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Vorrei solo
ricordare all’Aula che il testo depositato, oggetto del dibattito, ha ricevuto l’assenso da parte di tutti i
gruppi parlamentari della V Commissione per l’esame in sede legislativa. Successivamente, gli
eventi hanno portato in Aula la proposta che, quindi, confermo come un testo di unità di intenti di
tutti i gruppi parlamentari della V Commissione (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

 

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