Simonetti: prelievo forzoso conti correnti? Non è tutto vero... • Roberto Simonetti

Simonetti: prelievo forzoso conti correnti? Non è tutto vero…

Inserita venerdì, 3 Luglio 2015 | da: roberto simonetti
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In questi giorni si parla di PRELIEVO FORZOSO SUI CONTI CORRENTI, soprattutto in maniera pressante dai 5stelle. NON E’ COSI’. (non voglio difendere il PD ma spiegare la cosa per evitare allarmismi)

Il Parlamento ha votato ieri la Legge delega Europea 2014 che agli art.  7 e 8 prevede il recepimento di Direttive europee relative ai sistemi di garanzia dei depositi e le modalità di risanamento e risoluzione di crisi nel settore bancario.

Nel caso di crisi finanziaria di una banca si prevede innanzi tutto una soluzione interna alla stessa (cd. Bail – in) e successivamente un intervento pubblico (cd. Bail-out)

Lo strumento nuovo introdotto dalle direttive è la procedura di risoluzione chiamata bail-in, che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest’ultimo in capitale. In tal senso, si passa da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out) ad un nuovo sistema, che ricerca all’interno degli stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (bail-in).

Sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune categorie di passività, segnatamente quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell’ambito fallimentare, come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario.

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla direttiva non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all’economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che possono consistere nell’apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero nella nazionalizzazione temporanea dell’istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell’8% di assorbimento delle perdite mediante procedimento di bail-in e la verifica della compatibilità dell’intervento con la disciplina degli aiuti di Stato

Non c’è quindi il prelievo forzoso sui conti correnti inferiori a 100.000 euro e soprattutto SOLO in caso i dissesto della banca.

La soluzione che Lega Nord indica  per scongiurare il rischio che  un risparmiatore ignaro e inconsapevole della gestione della sua liquidità da parte della “banca universale” veda utilizzare i suoi soldi per operazioni speculative rischiose , è quella della SEPARAZIONI DEI MODELLI BANCARI , al fine di separare appunto le banche commerciali e di risparmio da quelle speculative. Cosicchè chi utilizza le banche commerciali è conscio che difficilmente la stessa potrà fallire, ovviamente con minori possibilità di guadagno finanziario,  mentre chi utilizza le banche d’affari con carattere speculativo sarà informato già all’origine che il rischio d’azienda è nettamente più consistente.

La nostra proposta di legge sulla separazione dei modelli bancari in sintesi propone di:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d’affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all’alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

Allego pertinente documentazione

 Schede lettura articoli 7-8
PDL separazione modelli bancari

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