La Quota 100
Il dizionario di Pensioni Oggi
I requisiti: 62 anni e 38 di contributi
L’articolo 14 del citato DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibiltà di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia). Secondo le stime del Governo nei prossimi anni con questa combinazione potrebbero lasciare il posto di lavoro 300mila lavoratori, in particolare uomini del settore statale. La misura ha però carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, cioè, il diritto a pensione.
Da ricordare: Il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell’assegno. Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l’assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011.
Divieto di cumulo Reddito/Pensione
Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.
Finestre
La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1° aprile 2019 (per il settore privato che ha i requisiti entro il 31.12.2018) e al 1° agosto 2019 (per il settore pubblico che ha i requisiti entro il 29.1.2019). Sono state garantite le specificità del comparto scuola. Le domande di pensionamento possono essere presentate a far data dal 29 gennaio 2019 (cfr: messaggio inps 395/2019). Qui di seguito la tavola con le decorrenze. Qui il programma per verificare la data di uscita dopo la novella del Dl 4/2019.
Soggetti esclusi
E’ fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.
Contribuzione Utile
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualisiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l’articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente – ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 – la contribuzione mista cioè presente nell’assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonchè delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO (sono fuori le casse professionali).
Qui sotto la tavola elaborata da PensioniOggi.it con le potenziali combinazioni tra età anagrafica e contributiva per centrare l’uscita nel 2019 a seguito dell’entrata in vigore del DL 4/2019. Come si nota la rigidità del mix tra età anagrafica e contributiva comporta, ad esempio, che un assicurato con 36 anni di contributi e 64 anni di età pur avendo matematicamente raggiunto la quota 100 dovrà attendere almeno altri due anni per poter guadagnare l’uscita.